Come fare per... - Guida ai servizi


Registro per la pubblicazione di giornali e periodici - iscrizioni e mutamenti

DOVE

Presso il Tribunale di Brescia

Segreteria Amministrativa della Presidenza del Tribunale

Scala F - Piano IV – Stanza n. 78- ascensore n. 6.

Orari: Dal lunedì al venerdì: 9.00-12.00

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO INVIANDO EMAIL ALL’INDIRIZZO: tribunale.brescia@giustizia.it


A CHI

Funzionario Giudiziario dott.ssa Antonella CASCIO

Per informazioni e richiesta di appuntamenti scrivere a: tribunale.brescia@giustizia.it

 

 

 


COSA

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 anche ai prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio diffusione sonora o televisiva (esclusi i prodotti discografici o cinematografici e quelli non costituenti prodotto editoriale - cioè i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico); pertanto, il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto all’obbligo della registrazione presso la Cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, anche se diffusi gratuitamente.

E’ necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale.

Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare, altrimenti occorre la nomina di un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.


CHI

Il proprietario (persona fisica o giuridica) del giornale o periodico.

Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, l’iscrizione sarà richiesta dal legale rappresentante.

La domanda può essere presentata da terze persone, munite di delega e copia del documento di identità del delegante e del delegato.


COME

ISCRIZIONE

  1. Richiesta di iscrizione in bollo € 16,00 (Mod.01)
  1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 5 legge 8 febbraio 1948 n. 47 in bollo (€ 16,00) dalla quale risultino le caratteristiche del periodico (Mod.02), sottoscritta dal proprietario, dall’editore e dal direttore responsabile, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori.

Le firme del proprietario, del direttore e dell’esercente l’impresa giornalistica devono essere autenticate dal notaio, segretario comunale o dal cancelliere. Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, la sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione o, in alternativa, le istanze possono essere firmate e presentate unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore.

  • Carattere: indicare la natura, gli argomenti di cui tratta;
  • Periodicità: indicare la frequenza di pubblicazione (ad esempio quotidiana, mensile, bimestrale etc…)
  • Tecnica di diffusione:

Se STAMPA: nome e indirizzo della tipografia.

Se GIORNALE RADIO: nome e indirizzo della stazione emittente, la frequenza e gli studi da cui trasmette.

Se TELEGIORNALE: indicare il canale, nome e l’indirizzo della sede dell’emittente e degli studi da cui si trasmette.

Se PERIODICO TELEMATICO:

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 198 [art 3 comma 4 lett. c) a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- gli editori di quotidiani on line sono sempre tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

- per i periodici on line, alla luce di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 convertito in legge n. 103/2012, sono obbligate all'iscrizione al ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e sono  soggette  agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 47/948 (registrazione presso il Tribunale), le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica e  che:

  1. conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati);

ovvero
      2. abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.

Vedi  Legge 103/2012, in particolare art 3 (Editoria digitale) e 3 bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni);


La Legge 198/2016  [art. 3 comma 4 lett. c)  contiene anche la definizione di "quotidiano on  line" :  tale si  intende  quella  testata  giornalistica:

a)  regolarmente  registrata  presso   una   cancelleria   di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine  dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c)   che   pubblichi   i   propri   contenuti   giornalistici prevalentemente on line;

d)  che  non  sia  esclusivamente  una   mera   trasposizione telematica di una testata cartacea;

e) che produca principalmente informazione;

f)  che  abbia  una   frequenza   di   aggiornamento   almeno quotidiana;

g) che non si configuri esclusivamente  come  aggregatore  di notizie. 

 

In caso di registrazione, indicare il nome e l’indirizzo dell’Internet Service Provider (ISP), estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale.

  1. Autocertificazione in carta semplice del proprietario e dell’esercente l’impresa giornalistica (se diverso dal proprietario), relativa al possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici; fotocopia del documento di identità e codice fiscale). (Mod.03)
  1. Se il proprietario e l’esercente l’impresa giornalistica sono persone giuridiche (società o associazioni), allegare autocertificazione (in carta semplice) del legale rappresentante della società proprietaria/editrice dell’impresa giornalistica relativa al possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici e della qualità di legale rappresentante della persona giuridica dichiarante; fotocopia del documento di identità e codice fiscale. (Mod.04)
  • Nel caso di cui al punto 4), va allegata copia autentica in bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate) dell’atto costitutivo, dello statuto e copia della visura camerale;
  • Se l’esercente l’impresa giornalistica è diverso dal proprietario allegare il contratto tra le parti registrato c/o Agenzia delle Entrate in copia conforme all’originale in bollo.
  • Nel caso di cui al punto 4), se la persona giuridica è una “ONLUS”:

le “ONLUS” sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e delle marche da bollo (artt. 17 e 18  D.Lgs 4/12/1997 n. 460), purché presentino il riconoscimento di tale status presso gli organi competenti: (REGIONE – PREFETTURA – MINISTERO).

  1. Autocertificazione in carta semplice del direttore responsabile della testata relativa al possesso della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, all’inesistenza di mandato parlamentare, all’iscrizione all’albo dei giornalisti – elenco pubblicisti o professionisti (Mod.05); fotocopia del documento di identità, codice fiscale e tesserino di iscrizione all’ordine dei giornalisti.

Nel caso di pubblicazioni o periodici aventi “carattere tecnico, professionale, scientifico”, il direttore responsabile può essere iscritto all’albo dei giornalistielenco speciale”; in questo caso, all’atto della richiesta di iscrizione va allegato il “certificato di iscrizione all’elenco speciale” rilasciato dal competente ordine professionale.

  1. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 (vedi costi).

 

 


CERTIFICATO

Per la RICHIESTA DEL CERTIFICATO dal quale risulti la registrazione della testata (Mod.06) allegare: due marche da bollo da € 16,00 ciascuna e una marca da bollo di € 3,92 (diritti di segreteria) e documento di identità del richiedente. Si possono chiedere più certificati con una sola domanda, ma solo per lo stesso periodico (bisognerà, nel caso, allegare tante marche da bollo da € 16,00 quanti sono i certificati richiesti).

Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle marche da bollo e della tassa, ma dovranno produrre apposita documentazione. Saranno tenute a corrispondere i soli diritti di segreteria in caso di richiesta di certificato di iscrizione (marca da bollo € 3,92).


VARIAZIONI

Per ogni variazione ai dati iscritti al Registro Stampa deve essere presentata una comunicazione in marca da bollo da € 16,00 da parte del proprietario o persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario, per le annotazioni nel registro della stampa, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento. (Mod. da 07 a 09). In caso di più variazioni contemporanee riguardanti lo stesso periodico è sufficiente presentare una sola domanda contenente tutte le richieste. (Mod.10).

Se si tratta di periodici diversi, occorrono domande separate.

Quando il mutamento riguarda il direttore responsabile, la dichiarazione va sottoscritta anche da costui.

Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle marche da bollo (arttt. 17 e 18 D.Lgs 4/12/1997 n. 460), purchè presentino il riconoscimento di tale statu prsso gli organi competenti (Regione, Prefettura. Ministero)

  • Per il CAMBIAMENTO DEL PROPRIETARIO/EDITORE: domanda firmata dal nuovo e dal precedente proprietario (Mod.09) completa della dichiarazione delle nuove caratteristiche del periodico; copia autentica atto di passaggio di proprietà redatto dal notaio e regolarmente registrato; autocertificazione relativa a cittadinanza e godimento diritti civili (Mod.03); fotocopia del documento di identità e codice fiscal
  • Nel caso di società o persona giuridica per il CAMBIAMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: domanda firmata dal nuovo e dal precedente legale rappresentante (Mod.08), completa della dichiarazione delle nuove caratteristiche del periodico; verbale di assemblea in copia conforme che ha deliberato la variazione; autocertificazione relativa a cittadinanza e godimento dei diritti politici del nuovo rappresentante legale (Mod.04); fotocopia del documento di identità e codice fiscale del nuovo e del precedente legale rappresentante.

Copia autentica in carta bollata dello statuto della società o della associazione (o in caso di fusione di società o associazioni o enti etc. copia dell’atto di fusione) regolarmente registrato (nel caso in cui il nuovo proprietario / editore sia una persona giuridica).

  • Per il CAMBIAMENTO DEL DIRETTORE RESPONSABILE: domanda firmata dal proprietario/legale rappresentante e dal nuovo direttore responsabile, con la quale si comunica la sostituzione e si indicano le generalità del nuovo direttore (Mod.07), completa della dichiarazione delle nuove caratteristiche del periodico; autocertificazione relativa a cittadinanza, godimento diritti politici, inesistenza di mandato parlamentare e iscrizione nell’albo dei giornalisti (Mod.05); fotocopia del documento di identità e codice fiscale del proprietario/legale rappresentante e del nuovo direttore responsabile, tesserino di iscrizione all’ordine dei giornalisti o certificato di iscrizione all'elenco speciale.

 

  • Per il CAMBIAMENTO DELLA PERIODICITÀ, TITOLO, TIPOGRAFIA, TECNICA DI DIFFUSIONE, INDIRIZZO, ecc…: domanda firmata dal proprietario o legale rappresentante, completa della dichiarazione delle nuove caratteristiche del periodico; nel caso di persona giuridica per il cambio della sede, della denominazione sociale o del titolo, ecc… unire verbale di assemblea che ha deliberato la variazione in copia conforme (per la tipografia non occorre, ma basta una comunicazione della tipografia nella quale si dichiara che la testata viene stampata presso di loro); fotocopia del documento di identità e codice fiscale. (Mod.10-11

In caso di variazione della tecnica di diffusione o di variazione dell'Internet Service Provider (ISP), indicare il nome e l'indirizzo dell'ISP, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del documento ministeriale.


SUPPLEMENTI

La pubblicazione di eventuali SUPPLEMENTI di periodici già registrati prevede una comunicazione in bollo da € 16,00 (Mod.12), sottoscritta dal proprietario e diretta al Tribunale, che provvederà attraverso apposita annotazione sul registro stampa in corrispondenza del numero di registrazione della testata.

Il supplemento una tantum non è soggetto a registrazione; il supplemento fisso sì.

 


CESSAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Per la richiesta di CANCELLAZIONE DEL PERIODICO dal Registro Stampa: domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante in marca da bollo di € 16,00 (Mod. 13).


COSTI

  • 1 marca da bollo di € 16,00 per l’istanza di iscrizione;
  • 1 marca da bollo di € 16,00 per la dichiarazione delle caratteristiche del periodico;
  • Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa (solo ed esclusivamente per la registrazione del periodico e non anche per le variazioni): €168,00 da versare sul c/c n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse concessioni governative - Codice Tariffa 8213, mediante bollettino postale o tramite pagamento telematico; causale “iscrizione registro stampa del periodico…. (indicare il titolo)”;
  • una marca da bollo di € 16,00 per ogni richiesta di variazione;
  • per rilascio di un certificato di iscrizione: due marche da bollo di € 16,00 ciascuna e una di € 3,92 (per diritti di segreteria);
  • le ONLUS sono esenti dal pagamento delle marche da bollo e della tassa di concessione governativa, ma dovranno produrre apposita documentazione attestante il diritto all’esenzione dal pagamento. Saranno tenute a corrispondere i soli diritti di segreteria in caso di richiesta di certificato di iscrizione (marca da bollo € 3,92).

DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE

L’efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.


TEMPI

Quindici giorni dal deposito della domanda.


SANZIONI

Sono previste pene per chi intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione o per chi pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. Sono inoltre previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.


RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 8 febbraio 1948 n. 47 – Legge 103/2012 (art. 3 e 3 bis)