Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono da utilizzare solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorietà saranno sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive o autocertificazioni.
I certificati rilasciati all’interessato, a partire dai 1 gennaio 2012 devono riportare
a pena di nullità la dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto
agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi
( art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)”.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire
d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti
i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall’interessato.
Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio,
ovvero controllate dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della
specifica normativa di settore.
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di
presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.
Le norme che regolano certificazioni e autocertificazioni sono state modificate
dall’art 15 della L. 183/2011 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse). Con effetto dal 1
gennaio 2012, detta norma ha modificato gli art.40, 43 e 74 II co, ha introdotto
l’art. 44-bis. (Acquisizione d’ufficio di informazioni), ha abrogato l’art. 41,
2° co. ed ha sostituito l’art 72 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Per quanto riguarda il Tribunale di Brescia, ai fini di una efficace e tempestiva
acquisizione d’ufficio da parte delle altre Amministrazioni, l’ufficio responsabile
per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati
o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e per
l’effettuazione dei controlli è individuato nel seguente:
Ufficio Protocollo del Tribunale di Brescia situato nel palazzo di giustizia, Via
Lattanzio Gambara, 40 piano quarto stanza 67 e 66. Le richieste potranno pervenire
a mezzo fax al n. 030/7672055 oppure a mezzo posta certificata alla
mail prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it , in collaborazione con i responsabili
dei singoli servizi di cancelleria o amministrativi. Informazioni e chiarimenti
potranno essere richieste anche a mezzo telefono ai numeri 030 7672293 e 030 7672256.
I responsabili di detti uffici e servizi sono tenuti a far si che la risposta alle
richieste di controllo da parte delle amministrazioni avvenga entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa.
Maggiori informazioni per il cittadino, sono presenti nelle schede del come fare per.