TUTELA
INVENTARIO:
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni dell’interdetto. L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio del soggetto interdetto.
N.B. L’inventario, così come tutti gli atti riferiti alla tutela, è esente da contributo unificato, nonché da imposta di registro.
DOVERI DEL TUTORE:
Il tutore deve:
- aver cura dell’interdetto;
- rappresentare l’interdetto in tutti gli atti civili;
- amministrare i beni dell’interdetto;
- per quanto riguarda i capitali del tutelato, il tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
- procedere alla formazione dell’inventario dei beni dell’interdetto;
- tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare (vd “Rendiconto incapace”).
- rendiconto finale: il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni dell’interdetto e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare, il quale potrà concedere una proroga.
RENDICONTO
Entro il termine annuale, decorrente dall’assunzione dell’incarico, il tutore dovrà depositare il rendiconto della situazione sociale-sanitaria del soggetto sottoposto a tutela e della gestione economica, utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Tribunale di Parma. E' un obbligo di legge in capo al tutore, il quale dovrà rispettarne la scadenza (non si viene avvisati dalla Cancelleria o dallo Sportello).
CONTENUTI DEL RENDICONTO: nel rendiconto l’amministratore fornirà per iscritto al giudice tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario. Il rendiconto economico deve rappresentare la situazione patrimoniale della persona beneficiaria, presentando un riepilogo dei beni mobili e immobili posseduti, dei titoli, obbligazioni ecc. e delle entrate e le uscite del periodo considerato.
Al rendiconto andranno allegati i relativi documenti:
- Copia dell'estratto conto corrente bancario/postale del periodo oggetto del rendiconto, su carta intestata della banca interessata o di Poste Italiane con indicazione della causale dei movimenti (entrate e uscite);
- Copia dell'estratto conto del deposito titoli riferito al periodo;
- Copia dei libretti di deposito bancari/postali/altro con indicazione dei movimenti riferiti al periodo;
- Documentazione delle spese sostenute nel periodo rendicontato, (es. rette, mensa, trasporti, spese condominiali, stipendi e contributi badanti, spese mediche, viaggi/vacanze, fatture / ricevute fiscali, tasse e imposte, ecc.), laddove dette spese non siano descritte quali “Movimenti Dare” nell’estratto di conto corrente bancario.
A beneficio della semplificazione e dell’alleggerimento documentale dei fascicoli, le documentazioni afferenti spese sostenute per il mantenimento del/della tutelato/a (es. scontrini per acquisto generi alimentari, vestiario, beni di prima necessità) - se e nella misura espressamente autorizzata dal Giudice tutelare - non dovranno essere allegate al rendiconto, ma dovranno essere conservate dal tutore per essere presentate su eventuale richiesta del giudice tutelare.
N.B. I documenti già presenti nel fascicolo della tutela (es. visure catastali, situazione patrimoniale del/della tutelato/a ecc.) non dovranno essere presentati una seconda volta ma eventualmente dovrà essere segnalata al giudice tutelare la loro presenza nel fascicolo.
DEPOSITO DEL RENDICONTO
Il rendiconto può essere presentato all’Ufficio del G.T. attraverso una delle seguenti modalità:
a) invio per raccomandata AR;
b) invio per posta elettronica ordinaria all’indirizzo volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustiziacert.it con scansione del documento d’identità da allegare al testo della relazione di rendiconto;
N.B. Gli allegati devono essere scansionati in formato .pdf e non devono essere superiori a n. 3-4 file di massimo 25 pagine ciascuno. Inoltre, per agevolarne l’acquisizione nel sistema informatico ministeriale, si richiede che i file da allegare al messaggio di posta elettronica siano elencati con ordine e ben descritti nel testo del messaggio che funge da nota di deposito
c) accesso fisico alla Cancelleria attraverso il sistema di prenotazione on-line presente sul sito del Tribunale https://www.tribunale.brescia.it/PrenCancelleria.aspx .
N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail essendo la posta elettronica dedicata solo alla richiesta di informazioni o alla trasmissione di eventuali istanze al G.T. che dovranno essere accompagnate sempre dalla scansione del documento d’identità.
d) Per chi è abilitato all'accesso al PCT (o sistema REGINDE) il deposito del rendiconto è effettuato per via telematica. I documenti allegati devono essere elencati e numerati nel rendiconto. Eventuali istanze di liquidazione di indennità devono essere depositate con atto separato.
N.B. Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale ed a rimozione immediata dall'ufficio di tutore/tutrice.
ATTI NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO TUTELATO CHE RICHIEDONO L’AUTORIZZAZIONE
Il tutore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per i seguenti atti:
- acquistare beni in favore del soggetto interdetto, eccettuati i beni mobili necessari per le sue esigenze quotidiane;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
È invece necessaria l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero nei seguenti casi:
- alienazione di beni (ad eccezione di quelli soggetti a facile deterioramento);
- costituzione di pegni o di ipoteche;
- stipula di divisioni, compromessi o transazioni.
A seconda del caso concreto, il Giudice Tutelare darà o respingerà l’autorizzazione ovvero trasmetterà il parere al Tribunale per la fissazione dell’udienza collegiale.
N.B.: Gli atti compiuti dal tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del tutore stesso, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.