Occorre:
- dare comunicazione dello smarrimento, distruzione o furto al trattario o all’istituto bancario emittente o alla società emittente con raccomandata o altro (questo nei casi previsti dalla legge, ossia per i libretti al portatore, i certificati di deposito, le polizze di pegno, le azioni)
- fare denuncia all’autorità giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri, ecc.
- fare richiesta di ammortamento (domande specifiche) indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile (salvo leggi speciali) , compilando anche la nota di iscrizione a ruolo
- nel caso di titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) l’interessato deve, altresì, portare copia dell’ istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all’ Istituto che ha rilasciato il titolo (Banca o Posta);
Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o autorizza il pagamento a seconda del titolo) dopo l’eventuale pubblicazione su G.U [se disposta* - sempre per : assegni, cambiali, azioni, polizze di carico] o l’affissione del decreto nei locali della banca;
Il ricorrente deve chiedere 1 o 2 copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche (o alla consegna a mani); occorre inoltre una fotocopia del decreto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale se disposta.
Questa parte è solo eventuale: decorsi i termini per l’eventuale opposizione da parte del detentore, l’interessato deve chiedere al Ruolo Generale un certificato di non opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l’originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato. Questa parte parrebbe essere superata in quanto l’opposizione viene notificata anche alla banca che, quindi, sa direttamente dell’esistenza o meno di opposizioni. Alcune banche vogliono solo la copia della G.U. Nel caso in cui non è stata disposta la pubblicazione sulla G.U. ma è prevista solo l’affissione in banca, la procedura giudiziaria termina con il rilascio della copia o delle copie del decreto da parte dell’Ufficio Volontaria Giurisdizione.
Per i vaglia postali occorre distinguere:
- nel caso in cui il vaglia postale trasferibile sia smarrito, sottratto o distrutto dopo la consegna al beneficiario, il beneficiario stesso può farne denunzia alle autorità competenti, trasmettere a Poste Italiane copia della denuncia stessa per l’apposizione del blocco pagamento, e richiedere alle Autorità competenti, la procedura di ammortamento di cui all’art. 86, commi da 2 a 5 della legge assegni. (EQUIPARABILE AD ASSEGNO CIRCOLARE)
- per i vaglia postali emessi con la clausola di non trasferibilità od altra equipollente, nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione, dopo la consegna al beneficiario, non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il beneficiario ha il diritto di ottenere, presso un qualsiasi Ufficio Postale, dopo venti giorni dalla denunzia alle Autorità competenti, il pagamento del vaglia postale presentando copia della denuncia e sempre che il vaglia non risulti già pagato.
- qualora, per causa imputabile a Poste Italiane, lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione del vaglia postale avvenga prima della consegna al beneficiario l’importo del vaglia e le relative commissioni sono rimborsati al mittente.
Per i certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico è sempre necessaria la pubblicazione sulla G.U. (e la notifica alla società emittente).