Come fare per... - Guida ai servizi


Ammortamento titoli di credito smarriti o distrutti
Scheda aggiornata al 05/05/2020

Dove

Presso il Tribunale di Brescia

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5 | Scala F Stanze |58 - 61 - 62

Tel. 030 - 76 72 343

Orari di apertura al pubblico: 8.30-11.30 (NO MARTEDI’)


A chi

Per informazioni e-mail: volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it

Dott.ssa Valentina Laguteta (Assistente Giudiziario F2)

e-mail: valentina.laguteta@giustizia.it;

Marina Treccani (Operatore Giudiziario F2)

e-mail: marinamaria.treccani@giustizia.it;


Cosa

E’ una procedura che priva di validità verso i terzi un titolo (es. assegno, libretto, cambiale) smarrito, distrutto o rubato e consente di ottenere un decreto che ne autorizza il pagamento o il duplicato.

 


Chi

Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato.

Come

Occorre:

  • dare comunicazione dello smarrimento, distruzione o furto al trattario o all’istituto bancario emittente o alla società emittente con raccomandata o altro (questo nei casi previsti dalla legge, ossia per i libretti al portatore, i certificati di deposito, le polizze di pegno, le azioni)
  • fare denuncia all’autorità giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri, ecc.
  • fare richiesta di ammortamento (domande specifiche) indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile (salvo leggi speciali) , compilando anche la nota di iscrizione a ruolo
  • nel caso di titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) l’interessato deve, altresì, portare copia dell’ istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all’ Istituto che ha rilasciato il titolo (Banca o Posta);

Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o autorizza il pagamento a seconda del titolo) dopo l’eventuale pubblicazione su G.U [se disposta* - sempre per : assegni, cambiali, azioni, polizze di carico] o l’affissione del decreto nei locali della banca;

Il ricorrente deve chiedere 1 o 2 copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche (o alla consegna a mani); occorre inoltre una fotocopia del decreto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale se disposta.

Questa parte è solo eventuale: decorsi i termini per l’eventuale opposizione da parte del detentore, l’interessato deve chiedere al Ruolo Generale un certificato di non opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l’originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato. Questa parte parrebbe essere superata in quanto l’opposizione viene notificata anche alla banca che, quindi, sa direttamente dell’esistenza o meno di opposizioni. Alcune banche vogliono solo la copia della G.U. Nel caso in cui non è stata disposta la pubblicazione sulla G.U. ma è prevista solo l’affissione in banca, la procedura giudiziaria termina con il rilascio della copia o delle copie del decreto da parte dell’Ufficio Volontaria Giurisdizione.

Per i vaglia postali occorre distinguere:

  • nel caso in cui il vaglia postale trasferibile sia smarrito, sottratto o distrutto dopo la consegna al beneficiario, il beneficiario stesso può farne denunzia alle autorità competenti, trasmettere a Poste Italiane copia della denuncia stessa per l’apposizione del blocco pagamento, e richiedere alle Autorità competenti, la procedura di ammortamento di cui all’art. 86, commi da 2 a 5 della legge assegni. (EQUIPARABILE AD ASSEGNO CIRCOLARE)
  • per i vaglia postali emessi con la clausola di non trasferibilità od altra equipollente, nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione, dopo la consegna al beneficiario, non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il beneficiario ha il diritto di ottenere, presso un qualsiasi Ufficio Postale, dopo venti giorni dalla denunzia alle Autorità competenti, il pagamento del vaglia postale presentando copia della denuncia e sempre che il vaglia non risulti già pagato.
  • qualora, per causa imputabile a Poste Italiane, lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione del vaglia postale avvenga prima della consegna al beneficiario l’importo del vaglia e le relative commissioni sono rimborsati al mittente.

Per i certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico è sempre necessaria la pubblicazione sulla G.U. (e la notifica alla società emittente).


Costi

Occorrono:

  • € 98,00 contributo unificato
  • € 27,00 diritti forfettizzati per la notifica

Costi successivi: pubblicazione del decreto sulla G.U. (€ 8 a riga circa) e costi di copia del decreto vedi tabella e di notifiche; per il certificato non interposta opposizione: (da richiedere al Ruolo Generale: 1 marca da bollo da € 16,00 atti giudiziari, 1 marca per diritti di cancelleria da € 3,68 e 1 marca da € 16,00 per atti amministrativi. Occorre, inoltre, copia del decreto del Presidente del Tribunale che dispone l’ammortamento.


Tempi

Ammortamento Certificato di Deposito, Libretto di Deposito e Polizze di Pegno: 15 -30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della banca (art. 7 L. 948 del 51) o dall’eventuale integrazione richiesta Ammortamento Assegni circolari e bancari, Cambiali e Polizze di Carico (Bill of Lading): entro 20 giorni dal deposito dell’istanza o dall’eventuale integrazione richiesta.


Note

Alla domanda di ammortamento va allegata:

  • denuncia all’autorità giudiziaria e copia
  • denuncia alla banca (o della lettera di denuncia alla società per i titoli azionari, o della comunicazione al trattario per le cambiali, se prevista) e copia
  • copia carta identità

Norme

Artt. 2006 – 2016 - 2027 codice civile - R.D. n..1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore) – R.D. n.1669/1933 (per cambiali) – L. n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore).

 

  1. Per la cambiale e vaglia cambiario (Art. 89 R.D. 5/12/33 N. 1669) si può richiedere anche al Giudice del luogo di domicilio del portatore del titolo. Il pagamento è autorizzato dopo 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U. o dalla data di scadenza, se questa è successiva alla pubblicazione, in mancanza di opposizione. N.B. Il detentore del titolo dichiarato smarrito può proporre opposizione contro l’autorizzazione di cui sopra davanti al Tribunale del luogo di pagamento – art.90 R.D. n.1969/1933 (in tal caso deve provvedere a notificare con citazione l’opposizione al ricorrente ed al trattario, depositando il titolo in cancelleria insieme all’atto di opposizione);
  2. per l’assegno bancario (Art. 69 e seguenti R.D. 21/12/33 N. 1736). Idem come sopra. Il pagamento è autorizzato decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella G.U. in mancanza di opposizioni;
  3. per l’assegno circolare (Artt. 69 – 74 con le modifiche previste dall’art. 86 R.D. 21/12/33 N. 1736) e vaglia postale trasferibile. Si può richiedere al Tribunale dove si trova una agenzia dell’istituto di credito o del luogo in cui è domiciliato il richiedente;
  4. per il vaglia cambiario il pagamento è autorizzato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U. o dalla data di scadenza se questa sia successiva alla pubblicazione, in mancanza di opposizioni.
  5. titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) o altra forma analoga (fondi comuni di investimento) (Art. 6 L. 30/7/51 N. 948). La competenza è del Tribunale ove si trova la filiale dell’Istituto emittente presso il quale il titolo è pagabile. Per importi inferiori a € 22.000.000 il Presidente del Tribunale dispone, in luogo della pubblicazione sulla G.U., l’affissione in banca. Il termine per il rilascio del duplicato deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e/o affissione, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto.