L’istanza di liquidazione si deposita in carta semplice presso la cancelleria ove è pendente il procedimento penale oppure nella Cancelleria del Giudice che disposto la destinazione del bene.
L’istanza deve contenere:
- estremi del procedimento
- dati anagrafici del custode
- indicazione del bene sequestrato
- periodo di custodia ed importo richiesto.
L’istanza di liquidazione deve essere presentata entro i cinque anni dall’inizio della custodia per evitare la prescrizione del credito.
Il Giudice, titolare del procedimento penale, decide con decreto sulla congruità della richiesta. Tale decreto deve essere notificato alle parti processuali che possono presentare opposizione nel termine di giorni venti dalla notifica. Trascorso il suddetto termine, l’istanza e il decreto deve essere trasmesso all’ufficio Spese di Giustizia affinché provveda alla richiesta della fattura, alla registrazione nel SIAMM ed alla trasmissione all’ufficio del Funzionario Delegato per l’effettivo pagamento mediante l’emissione di ordinativi secondari per trasferimenti di fondi dal conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia al beneficiario.