28/12/2020 -
La certificazione di assenza di Misure di prevenzione
A decorrere dal 19/04/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti,
non costituisce più causa di esclusione la pendenza di misure di prevenzione [vedi art. 38 lett. b) dice Appalti abrogato D.Lgs 163/2006]. Sussistono, invece, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, quindi, l’applicazione con
provvedimento definitivo di una misura di prevenzione [ vedi art. 80 comma 2 Nuovo Codice Appalti - D.Lgs 50/2016].
La cancelleria della sezione Misure di Prevenzione è competente al rilascio della certificazione circa la pendenza di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione
solo per le procedure di gara bandite antecedentemente al 19/04/2016.Per le richieste relative a procedure bandite successivamente a tale data, le informazioni necessarie al controllo dell’autocertificazione sono contenute nel certificato penale del casellario giudiziale.RIFERIMENTI NORMATIVI
- Lgs n.159-2011
- 15, Legge 12-11-2011 n.183 Certificati e autocertificazioni
- 80, comma 2, D. Lgs.n. 50/2016
- Legge 17 Ottobre 2017, n. 161
Il certificato può essere richiesto dagli enti pubblici, altri enti o imprese controllate dallo Stato o dal privato solo nei rapporti tra privati (dal 2012 il privato alle pubbliche amministrazioni presenta, invece, autocertificazione).
Esente per le Pubbliche Amministrazioni. Una marca da bollo da € 3,87 per i diritti di cancelleria per il privato.