Atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato o minore emancipato
Scheda aggiornata al 13/05/2020 |
Dove
Presso il Tribunale di Brescia
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5-9 | Scala F | Stanza: 58-60-61-62-63
Tel. Ufficio 030 - 7672 343 (tutti i giorni dalle 9 alle 10)
Orari di apertura al pubblico: 8:30 - 11:30 (no martedì)
Cosa
Il minore emancipato (minore che ha contratto matrimonio) e l’inabilitato possono compiere gli atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Possono, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali a condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per altri atti è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per vendere beni immobili e beni mobili, per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati).
Chi
Le parti interessate ad ottenere l’autorizzazione.
Come
La domanda va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore emancipato o dell’inabilitato.
Costi
Esente da contributo unificato
- € 27,00 diritti forfettizzati per notifiche.
Norme
Artt. 375, 394 e 424 c.c.
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