FAQ - Servizi del Tribunale

Cancelleria Fallimenti e Procedure Concorsuali

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Data di inserimento/aggiornamento: 17/06/2020

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ovvero il c.d. Decreto “Cura Italia”, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Data di inserimento/aggiornamento: 17/06/2020

Il Decreto “Cura Italia” interviene con provvedimenti su quattro principali aree:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

Impedire il proliferare di istanze di fallimento nei confronti di imprenditori il cui stato di insolvenza possa dipendere da fattori non distinguibili, con la dovuta certezza, dall'attuale emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 (ex art. 9 D.L. 23/2020, l’obiettivo dell’intervento legislativo è quello di «evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi» e, nel contempo, «sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la dall'altro, agevolare il lavoro degli uffici giudiziari («bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento»)..liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato»);

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

Si tratta di un periodo assimilabile alla sospensione feriale estiva che si applica a tutti i procedimenti, sia civili che penali.

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

No non può essere depositato il ricorso per la dichiarazione di fallimento o per l’accesso al concordato preventivo o all’omologazione di un accordo di ristrutturazione o per l’avvio di altra procedura concorsuale. Analoga applicazione dovrebbe valere anche per i reclami, ad esempio, contro la sentenza di fallimento, l’omologazione di concordato preventivo, concordato fallimentare, accordo di ristrutturazione dei debiti, il provvedimento di esdebitazione.

 

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

L’orientamento è unanime: la procedura viene sospesa e, per le udienze già fissate, vengono deliberati i decreti di rinvio.

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

Il primo comma dell'articolo 10 ha qualificato come improcedibili «i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270( Decreto Prodi-bis) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020».

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

Il «blocco» riguarda tutte le imprese (comprese quelle soggette a liquidazione coatta amministrativa e ad amministrazione straordinaria) e si estende a tutte le tipologie di ricorso, pertanto, come si legge all’art. 10 del D.L. 23/2020, «anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni».

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

L'unica ipotesi eccettuata si riferisce alla richiesta presentata dal pubblico ministero con la quale sia stata fatta domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento (cfr. comma 2).

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

Sì. Si pensi al caso in cui stia per scadere il periodo di un anno che segue la cancellazione del debitore fallendo dal Registro delle imprese, al termine del quale è preclusa la dichiarazione di fallimento, ovvero alla più generica ipotesi di una garanzia ipotecaria che si consolidi proprio nel periodo della sospensione.

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale attualmente maggioritaria, sembra che la sospensione valga, analogamente, anche nel caso della procedura concordataria e nel caso di concessione di termini per l’integrazione del piano (art. 162 L. Fall.), per il voto in ipotesi di proposta concorrente (art. 177 L. Fall.), così come l’udienza per l’omologazione del concordato dovrebbe essere assoggettata a rinvio d’ufficio ad una data successiva al 15 aprile 2020 con contestuale differimento dei termini a comparire (art. 180 L.F.).

 

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

In estrema sintesi il Decreto Legge ha previsto quanto segue:

  1. l’automatica posticipazione di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati dai Tribunali competenti i cui termini siano scaduti o abbiano a scadere tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;
  2. in caso di procedimenti per l’omologazione di concordati preventivi o di accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti al 23 febbraio 2020 l’attribuzione alle società istanti della facoltà prima dell’udienza di omologazione di:

 

  • richiedere al Tribunale competente un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano concordatario o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in sostituzione di quello già depositato;

 

  • depositare una memoria con l’indicazione dei nuovi termini di adempimento del piano concordatario o dell’accordo di ristrutturazione depositati purché il differimento di questi termini non sia superiore a sei mesi.

 

  • In caso di procedimenti c.d. con riserva o in bianco, per i quali il Tribunale competente abbia già concesso alla società istante il termine per la presentazione del piano concordatario/accordo di ristrutturazione dei debiti, l’attribuzione alla predetta società della facoltà di richiedere al Tribunale una ulteriore proroga di novanta giorni del termine per il deposito per motivi sopravvenuti per effetto dell’emergenza Covid-19.

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

La società istante nel giudizio di omologazione del CP pendente al 23 febbraio, può chiedere un termine sino a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano concordatario o per la richiesta di nuovi termini di adempimento del piano concordatario.

 

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

In generale il giudice può rinviare d’ufficio l’udienza di omologazione del CP dopo il periodo cuscinetto che prima era dal 9 marzo al 15 aprile ma poi è stato prorogato dal 9 marzo al 11 maggio.

Quindi il 15 aprile è stato prorogato al 11 maggio (art.83).

 

Data di inserimento/aggiornamento: 24/06/2020

L’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’insolvenza con contestuale abrogazione della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942, come successivamente modificato), originariamente prevista per il prossimo 14 agosto 2020, è differita al 1 settembre 2021.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Tutte le istanze possono essere iscritte telematicamente utilizzando il relativo “Registro” (liquidazione del patrimonio; piano del consumatore, accordi di composizione della crisi etc). Per chi avesse difficoltà ad individuare il “registro” corretto e/o non fosse dotato di consolle può trasmettere il fascicolo completo (iscrizione a ruolo, marche da bollo contributo unificato ove i relativi oneri non siano corrisposti telematicamente, istanza con firma autografa, indice atti e relativi allegati), tramite raccomandata a “Cancelleria Fallimentare e Procedure concorsuali Tribunale di Brescia, Via Lattanzio Gambara, 40 Brescia (25121)”.

Ricevuto il fascicolo cartaceo, previo opportuno controllo sulla completezza dello stesso, la Cancelleria provvederà alla relativa iscrizione a ruolo ed alla comunicazione del consequenziale numero di iscrizione al mittente a mezzo di p.e.c.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

La relazione iniziale ex art 33 l.f., nel rispetto del proprio termine di scadenza, dovrà essere depositata telematicamente all’interno del fascicolo della procedura fallimentare in modalità “Strutturata”, utilizzando l’evento “deposito relazione iniziale”, la relativa busta verrà accettata ed il suo contenuto messo in visione al GD competente entro 5 giorni dal deposito.

La copia cartacea potrà essere spedita a mezzo raccomandata e/o depositata in Cancelleria al termine della “sospensione feriale da Covid 19”.

Ove vi fossero ragioni d’urgenza si prega di provvedere alla segnalazione delle stesse anche a mezzo di comunicazione telefonica, al ricorrere di tali circostanze la Cancelleria provvederà a fissare un appuntamento con il professionista incaricato ai fini della consegna brevi manu.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Il decreto legge n. 179/2012, con il comma 9-bis dell'articolo 16-bis, ha attribuito, tra gli altri, al professionista delegato, al curatore e al commissario giudiziale la possibilità di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti e di attestarne in maniera autonoma la conformità agli atti contenuti nel fascicolo informatico. Il Professionista può, quindi, attestare ex se la conformità all’originale anche del mandato di pagamento con cui viene autorizzato al prelievo di somme dal conto corrente della procedura.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Nell’ambito delle procedure di cui alla l. n. 3/2012 per le quali il “Liquidatore” non ha provveduto all’attivazione di fallco e/o non ha la possibilità di provvedere al deposito telematico anche a mezzo di altre piattaforme e sistemi informatici, può inviare gli atti che rivestono il carattere di urgenza sull’indirizzo di posta elettronica certificata della Cancelleria Fallimentare (fallimentare.tribunale.brescia@giustiziacert.it).

La Cancelleria provvederà a scaricare il relativo atto, aggiornare il fascicolo telematico, mettere in visione l’istanza al G.D. e comunicare, a mezzo di biglietto di cancelleria, il relativo provvedimento al Professionista richiedente.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

La lavorazione degli atti ad opera della Cancelleria presuppone che gli stessi vengano

depositati correttamente.

A tale fine si ricorda che:

  1. Accettazione incarico, Verbale di inventario e Perizie dovranno essere depositati utilizzando gli appositi “eventi” (Accettazione incarico; Deposito verbale di inventario; Deposito perizia di stima);
  2. Le istanze di nomina dei professionisti (legale della procedura, perito stimatore, consulente del lavoro etc), per poter essere accettate, devono contenere:

- Puntuale indicazione per esteso di nome e cognome della persona fisica e/o denominazione della persona giuridica incaricata;

- Codice fiscale e/o partita iva;

- Ubicazione studio professionale;

- Attività delegata.

  1. Le domande di insinuazione devono essere depositate per intero e complete di

allegati. È assolutamente vietato il solo deposito dell’elenco cronologico.

  1. Il deposito come “atto non codificato” degli atti previsti dal sistema come “strutturati” inibisce la corretta lavorazione degli stessi e preclude al fascicolo telematico di mutare il proprio “stato”.

Alla stregua di quanto sopra, dovranno essere depositati in modalità strutturata:

- Relazioni periodiche;

- Programma di liquidazione;

- Rendiconto;

- Riparto parziale e finale;

- Istanze di liquidazione del compenso dei professionisti ed organi della

procedura;

- Istanze di mandato di pagamento di somme la cui determinazione non è rimessa alla discrezionalità del Magistrato (bollette luce, tributi comunali, oneri pubblicità, compensi professionisti - ad esempio per lavori di giardinaggio; smaltimento documenti, conservazione documenti ecc. - il cui preventivo è già stato approvato; oneri condominiali ecc).