FAQ - Servizi del Tribunale

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

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Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Si. È prevista la possibilità per il cittadino privato di accedere al sistema di prenotazione online, previa iscrizione alla piattaforma all'interno del sito del Tribunale di Brescia, seguendo la procedura indicata.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

No. A seguito dell’art.83 n.11 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020 tutti i depositi introduttivi e le costituzioni dovranno effettuarsi SOLO in modalità telematica.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

No. In questa fase emergenziale, le cancellerie non accetteranno nessuna copia di cortesia. (Giova comunque ricordare che il deposito delle cosiddette copie di cortesia, a prescindere dallo stato attuale, avrebbe dovuto eventualmente avvenire solo  in udienza)

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

No. Il soddisfacimento di qualunque dubbio o informazione avverrà solo da parte della cancelleria con la quale è stato preso l'appuntamento.

Per qualsiasi ulteriore ragguaglio si potranno sempre contattare gli uffici competenti telefonicamente.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

No. Fino alla cessazione dell'emergenza Avvocati e professionisti, possono accedere personalmente SOLO per lo svolgimento di attività da svolgersi indifferibilmente ed in presenza durante il periodo. Il deposito di tutti gli atti deve avvenire solo ed esclusivamente in modalità telematica, anche ove tale modalità non sia prevista come obbligatoria. (per es. Udienza di esame ctu a settembre. I ctu possono depositare i fascicoli di parte fino ad una settimana prima dell’udienza fissata).

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

No. Ai sensi dell’art.83 n.11 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020, il versamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfetizzate deve essere effettuato telematicamente. Coloro i quali hanno iscritto – prima della data di pubblicazione del citato DCPM, ovvero anche successivamente utilizzando modalità di pagamento cartacea – nonostante siano stati raggiunti dalla abituale comunicazione da parte della cancelleria volta alla consegna manuale degli “originali” del contributo unificato sono pregati di attendere la totale riapertura degli uffici. Ovviamente le cancellerie non inizieranno alcuna procedura di recupero coattivo.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

No. Per la separazione consensuale tra i coniugi non è prevista la possibilità di separarsi online. Il deposito, la produzione di atti telematici può avvenire SOLO se la parte introduce il giudizio attraverso la difesa di un Avvocato, il quale è in grado di poter accedere al sistema informatico online.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Si. La legge 162/2014 detta delle norme per la coppia che decida di separarsi consensualmente. Attualmente nel nostro ordinamento prevede la possibilità di scegliere tra tre diverse strade:

 

  • Negoziazione assistita da Avvocati: la procedura viene portata a termine dagli avvocati di entrambi i coniugi i quali si occuperanno della stesura della convenzione frutto dell'accordo tra le parti circa le condizioni della separazione stessa.

 

  • Separazione innanzi all'ufficiale di stato civile con o senza avvocato: i coniugi possono di comune accordo recarsi presso il comune di residenza di uno degli sposi o in quello in cui è stato celebrato il matrimonio, e innanzi al Sindaco concludere un accordo di separazione alle condizioni da loro stessi concordate esempio e comunque nei limiti previsti dalla legge per quanto concerne i figli minori.

 

  • Di comune accordo senza l'ausilio di un avvocato innanzi al Tribunale:

                Per portare a compimento questa procedura i coniugi devono depositare presso la Cancelleria competente (Cancelleria centrale ufficio iscrizioni a ruolo) un apposito atto denominato ricorso che dovrà essere compilato e sottoscritto da entrambi indicante TUTTE le condizioni decise per la separazione con particolare cura per le disposizioni concernenti i figli minori, portatori di handicap, e maggiorenni non autosufficienti (un facsimile del ricorso può comodamente essere scaricato dal sito del Tribunale di Brescia) e dovrà contenere in allegato la seguente documentazione:

 

  • ATTO DI MATRIMONIO INTEGRALE O RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO RILASCIATO DAL COMUNE DI CELEBRAZIONE;
  • FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ FRONTE/RETRO DI ENTRAMBI I CONIUGI; CERTIFICATI DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA;
  • PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO DI EURO 43, ACQUISTABILE IN TABACCHERIA (DA NON CONFONDERE CON MARCA DA BOLLO ALTRIMENTI VERRÀ RICHIESTO UN ULTERIORE VERSAMENTO);
  • RECAPITI TELEFONICI DI ENTRAMBI I CONIUGI.

 

                Al momento del deposito verrà rilasciato un numero identificativo della procedura. Solo successivamente i ricorrenti verranno contattati telefonicamente dall'ufficio preposto (sez. famiglia) per essere portati a conoscenza della data dell'udienza cui dovranno comparire davanti al Giudice.

Data di inserimento/aggiornamento: 21/07/2020

Il ricorso deve essere redatto con qualsiasi elaboratore testi (word, OpenOffice…) e convertito in file pdf testo. Non è pertanto consentito stampare l’atto, scansionarlo e allegarlo come formato PDF immagine.

Data di inserimento/aggiornamento: 21/07/2020

Tutti gli allegati semplici devono avere un nome il più possibile descrittivo al file che si intende allegare (atto di matrimonio, certificato di residenza, stato di famiglia…)e devono avere necessariamente uno dei formati ammessi dalle regole del pct (anche se zippati)  . Al  fine  di  ridurre  il  peso  della  "busta",  i  files  da  depositare  possono  essere compressi  nei  seguenti  formati:  zip,  rar,  arj;  va  tenuto  presente  che  la compressione  non  può  essere  utilizzata  per  depositare  files  in  formati diversi  da  quelli  ammessi.

La Ricevuta Telematica di Pagamento del Contributo Unificato è un allegato semplice obbligatorio.

Data di inserimento/aggiornamento: 21/07/2020

E’ temporaneamente  consentito    il  pagamento  del  contributo  unificato  tramite  BOLLETTINO  POSTALE, MARCA  LOTTOMATICA,  MODELLO  F23,  previa  acquisizione  tramite  scanner  e  allegazione  alla  busta telematica del  ricorso al  quale si  riferisce. In  tal  caso,  deve  essere  riportato  nel  nome  del  file  il  numero  della  matrice  della/e  marche Lottomatica.  il  contributo anticipato  in  via  telematica  dovrà,  in  ogni  caso,  essere  TEMPESTIVAMENTE  consegnato  in  cancelleria.  In difetto  la  cancelleria  chiederà il recupero  tramite  Equitalia.

 I soggetti  abilitati  (avvocati)  possono  richiedere  il  pagamento  telematico  delle  spese  di  giustizia  attraverso  il Punto  di  Accesso  (PdA)  che  è  collegato  telematicamente  ai  circuiti  che  mettono  a  disposizione  gli  strumenti necessari  ad  effettuare  il  pagamento  (RicevutaTelematica.xml),  oppure  attraverso  il  Portale  dei  Servizi Telematici.

Data di inserimento/aggiornamento: 21/07/2020

REGISTRO: contenzioso civile

UFFICIO: Selezionare la voce del Tribunale competente (nel nostro caso Tribunale di Brescia)

ATTO INTRODUTTIVO: ricorso

VALORE DELLA CAUSA: indeterminato

CONTRIBUTO UNIFICATO: nella sezione contributo unificato inserire 43Euro (98Euro per divorzi e separzioni giudiziali) in misura fissa NON è previsto il pagamento della marca di 27Euro in quanto esente. In caso di patrocinio a spese dello Stato indicare gli stessi importi e spuntare A DEBITO.

OGGETTO: nella schermata oggetto selezionare uno dei seguenti codici Separazione consensuale: 111001 Separazione giudiziale: 111002 Divorzio consensuale, cessazione effetti civili: 111011 (matrimonio in Chiesa) Divorzio consensuale, scioglimento del matrimonio: 111021(matrimonio civile) Divorzio giudiziale, cessazione effetti civili: 111012 (matrimonio in Chiesa) Divorzio giudiziale, scioglimento del matrimonio: 111022 (matrimonio civile)

PARTI: inserire oltre al nome e cognome, tutti i dati delle parti ricordando che anche in caso di separazione o divorzio congiunto dovranno essere inseriti SEMPRE E COMUNQUE come attore e convenuto quindi separatamente. Se l’avvocato che assiste le parti è unico dovrà inserire il suo nominativo in entrambe le parti.

DATI MATRIMONIO: nel caso di matrimonio concordatario sarà Parte II Serie A; in vaso di matrimonio civile sarà Parte I serie (non esiste) tranne nei casi in cui il matrimonio civile sia celebrato all'estero oppure in un comune diverso da quello della residenza in tal caso sarà Parte II serie C. Si procede con l'indicazione del giorno di celebrazione del matrimonio e del luogo. In caso di divorzio andranno compilati anche i dati sulla separazione.

 

SI RICORDA DI SCANSIONARE E ALLEGARE LA DICHIARAZIONE ISTAT